C’è un momento, in quasi ogni condominio, in cui la questione “scale” smette di essere un dettaglio e diventa un caso. Basta un’impronta sul pianerottolo, un sacchetto di polvere nell’angolo, una lamentela in chat, e all’improvviso ci si chiede: ma io, sono davvero obbligato? E soprattutto, devo mettermi a pulire con le mie mani?
La regola che pochi conoscono davvero
Partiamo dal punto che chiarisce tutto: per legge siete obbligati a contribuire alle spese, non a impugnare scopa e secchio.
Le scale rientrano tra le parti comuni dell’edificio e, come tali, la loro cura è una responsabilità condivisa. Lo dice l’articolo 1117 del Codice Civile, che considera le scale beni comuni salvo diversa previsione. In parole semplici, anche se voi “le usate poco”, restano parte dell’organismo condominiale, e vanno mantenute in condizioni decorose e sicure.
Qui entra in gioco il concetto chiave: obbligo di contribuzione economica.
Come si calcolano le spese, millesimi o uso?
La ripartizione non è lasciata all’umore dell’assemblea (anche se a volte sembra così). In generale, le spese di pulizia e manutenzione delle parti comuni seguono i millesimi di proprietà, cioè la quota che rappresenta il valore del vostro appartamento rispetto all’intero stabile.
Ma c’è un’eccezione importante, prevista dall’articolo 1123 del Codice Civile: alcune spese possono essere distribuite in base all’uso. E sulle scale questo criterio viene spesso richiamato perché è intuitivo, chi sta più in alto, normalmente, le percorre di più.
In pratica, i due criteri più frequenti sono:
- Riparto per millesimi, se il regolamento o l’assemblea lo stabiliscono così.
- Riparto per uso, con una quota maggiore per i piani alti, quando applicabile e deliberato correttamente.
Quello che conta è che il criterio sia coerente con la legge, con il regolamento e con le delibere valide.
Quello che NON possono imporvi, la pulizia “a turno” obbligatoria
Qui arriva la parte che sorprende molte persone, perché in tanti condomìni “si è sempre fatto così”. Eppure, la linea è chiara: non potete essere obbligati a pulire personalmente le scale.
La giurisprudenza (anche della Corte di Cassazione) ha chiarito che l’assemblea non può trasformare i condomini in addetti alle pulizie per decreto, né stabilire turni obbligatori in cui un singolo proprietario debba pulire a una certa data, contro la sua volontà.
Il motivo è semplice: un conto è contribuire a una spesa comune, un altro è imporre una prestazione personale non prevista dalla legge e non accettata.
In breve, la distinzione è questa:
- Pagare la quota: sì, è un dovere condominiale.
- Pulire con le proprie mani: no, non può essere imposto.
Quando un condòmino può pulire legalmente (e perché non è “gratis”)
Capita che qualcuno dica: “Lo faccio io e mi scalate la quota”. Attenzione però, perché non basta essere volenterosi. Se un condòmino viene incaricato della pulizia come attività “lavorativa”, servono condizioni precise.
In generale, per affidare stabilmente la pulizia a un condòmino occorre:
- un rapporto regolare e retribuito (non lavoro gratuito imposto),
- un inquadramento compatibile, con tutele e adempimenti,
- e, quando richiesto, l’idoneità/abilitazione per svolgere l’attività in modo conforme.
Diversamente, una delibera che imponga lavoro gratuito o lo affidi in modo irregolare rischia di essere contestabile, perché tocca profili di liceità dell’oggetto e di corretta gestione.
Come si organizza davvero la pulizia delle scale
Nella vita reale, le strade più sane sono due, e di solito funzionano proprio perché evitano tensioni:
- Affidamento a un’impresa di pulizie con contratto, calendario e compenso.
- Turni tra condomini solo su base volontaria, cioè con adesione consapevole e senza imposizioni.
Il regolamento condominiale è il posto giusto dove fissare frequenza, standard minimi e modalità di riparto. L’amministratore, invece, ha il compito pratico, far eseguire le delibere, gestire i fornitori, e soprattutto evitare che un conflitto da pianerottolo diventi una guerra di condominio.
Cosa fare se vi chiedono “o pulisci o paghi”
Se vi trovate davanti a un aut aut, tenete a mente tre parole: spese sì, prestazione no. Chiedete che tutto passi da delibera, verificabile e conforme, e se serve fatevi mettere per iscritto criteri di riparto, frequenza e modalità operative. In caso di dubbi, la bussola resta il quadro normativo del condominio, che distingue chiaramente tra obblighi economici e attività personali.
Alla fine, la verità è meno drammatica di quanto sembri: la legge vi chiede di contribuire a tenere in ordine lo stabile, non di trasformare il sabato mattina in un turno di pulizie forzato. E già questa, ammettiamolo, è una piccola liberazione.




